Con sentenza del 30 ottobre 2013 il Tribunale di Milano ha dichiarato la nullità per indeterminatezza delle clausole determinanti il piano di ammortamento di due contratti di mutuo, ai sensi dell’art.1419 c.c. e ha disposto l’applicazione del tasso legale ai sensi dell’art.1284 c.c., con conseguente restituzione delle somme indebitamente versate per entrambi i contratti di mutuo.
L’attrice, nel merito, censurava per entrambi i rapporti di mutuo, la clausola contenente il tasso di interesse previsto, in quanto contraria agli articoli 1346, 1418 e 1419 c.c., incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell’oggetto nei contratti formali, contraria agli art. 1283 e 1284 c.c. , nonché alla norma di cui all’art.1322 c.c. e all’art. 9, co. 3, della legge n. 192 del 1998 che vieta l’abuso di dipendenza economica.
L’attrice, dunque, in virtù delle norme richiamate, chiedeva al Tribunale di MIlano di dichiarare nulla la clausola con cui erano stati pattuiti gli interessi e di determinare correttamente il saggio di interesse applicabile, con conseguente condanna dell’istituto di credito a restituire le maggiori somme non dovute.
Il Tribunale di Milano ha disposto lo svolgimento di una consulenza tecnica.
Il perito nominato dal giudice ha esaminato i contratti in contestazione nei quali si faceva riferimento a ben tre modalità di determinazione del tasso di interesse per il periodo di ammortamento.
Dalla sentenza si evince che nei contratti era infatti previsto che:
– il tasso del 3,4% valido, per il preammortamento “sarebbe stato preso a base per il calcolo delle quote di rimborso del capitale nel caso l’ammortamento fosse iniziato prima della scadenza del primo triennio ed anche per il triennio successivo in caso di prosecuzione a tasso variabile.”
– “le semestralità saranno calcolate col sistema dell’ammortamento di un prestito a rate costanti, basato sulla formula matematico finanziaria, nota nella tecnica finanziaria come ‘sistema francese’…” .
– “il tasso d’interesse è variabile, pari ad un mezzo del tasso nominale annuo EURIBOR a 6 mesi più uno spread dell’1% “.
Le tre modalità di determinazione del tasso di interesse, secondo il perito, se singolarmente interpretate, sono chiare, avendo ciascuna un significato finanziario determinato. Tuttavia, sono tra loro incompatibili. Sulla base della complessiva pattuizione del tasso di interessi, dunque, secondo il perito, si può giungere ad almeno tre diverse ipotesi di piani d’ammortamento.
Ne consegue una evidente ed oggettiva indeterminatezza ed indeterminabilità dell’ oggetto del contratto.
Il Tribunale di Milano, quindi, ha dichiarato la nullità per indeterminatezza delle clausole determinanti il piano di ammortamento dei due contratti di mutuo ai sensi dell’art.1419 c.c. e ha disposto l’applicazione del tasso legale ai sensi dell’art.1284 c.c., con conseguente restituzione delle somme indebitamente versate per entrambi i contratti di mutuo.