Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte annulla il provvedimento amministrativo pronunciato dal Consiglio Regionale del Piemonte con il quale era stata stabilita la decadenza di una propria dipendente dall’assunzione derivata dall’espletamento di apposito concorso pubblico che aveva visto la dipendente in questione piazzarsi tra i vincitori al quarto posto.
La Regione sosteneva che non fosse riscontrabile in capo alla dipendente lo specifico presupposto concorsuale secondo il quale “lo svolgimento di attività di servizio a tempo determinato di almeno 6 mesi a tempo pieno, prestati presso un ente del comparto Regioni e autonomie Locali, nelle categorie A o B, con riferimento alle attività di usciere o di assistenza alle sedute degli organi dell’Ente o di informazioni al pubblico”, pur avendo la stessa svolto attività nell’ambito dei “cantieri di lavoro” come disciplinati dall’art. 32 della legge Regionale n. 34/2008.
Il Giudice amministrativo annulla il provvedimento impugnato affermando che l’aver svolto la propria attività lavorativa in favore di pubbliche amministrazioni nell’ambito dei “cantieri di lavoro”, come disciplinati dalla legge regionale n. 34/2008, integra requisito di ammissione dei bandi che prescrivano specificamente il possesso di una esperienza lavorativa presso amministrazioni appartenenti al medesimo comparto.
La motivazione del Giudice amministrativo si fonda, in particolare, sulla corretta interpretazione dell’art. 32 della legge regionale n. 34/2008, disciplinante, per l’appunto, i “cantieri di lavoro”.
Secondo tale impostazione le prestazioni svolte in tale contesto hanno la finalità di “facilitare l’inserimento lavorativo”, ai sensi dell’art. 32, co. 1 della legge regionale, per i soggetti inclusi in particolari categorie sociali, tra i quali gli inoccupati o i disoccupati .
Trattasi dunque di una “politica attiva del lavoro” finalizzata all’incremento dell’occupazione mediante “inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro” (così l’art. 29 co. 1 della citata legge regionale).
Lo scopo del legislatore regionale è stato, pertanto, quello di “offrire maggiori opportunità di inserimento lavorativo proprio per coloro che usufruiscono di tali misure, ai fini di un complesso rilancio dell’occupazione in Piemonte”.
La sentenza si fonda altresì sul confronto tra la legge regionale n. 34/2008, vigente ratione temporis, e quella antecedente (legge regionale Piemonte n. 55/1984).
Quest’ultima, a differenza di quella applicabile alla fattispecie di causa, aveva specificato che la partecipazione dei lavoratori ai progetti c.d. “cantieri lavoro”non costituiva titolo preferenziale per la partecipazione ai concorsi (art. 7 comma 3 legge regionale n. 55/1984).
Tale disposizione, oggi abrogata, non è stata riprodotta nella nuova legge che, anzi, ha “dettato una disciplina incompatibile con la stessa”, posto che l’intenzione del legislatore “è oggi quella di consentire l’utilizzazione più ampia possibile dell’esperienza maturata nei cantieri di lavoro, anche – evidentemente- nell’ambito dei concorsi pubblici per l’assunzione presso pubbliche amministrazioni”. Leggi sentenza