La Corte d’Appello di Torino, con la recente sentenza depositata in data 12.08.2013, conferma l’orientamento secondo il quale il foglio-facciata contenente i dati del cliente, le informazioni di carattere generale riferibili alla prestazione dei servizi di investimento e il mero richiamo a condizioni contrattuali non riportate per esteso, non soddisfa i requisiti di forma scritta ad substantiam previsti per il contratto quadro a mente degli articoli 23 del TUF e 30 del Regolamento Consob n. 11522/1998.

Né assume alcuna rilevanza a tal fine il documento contenente le condizioni contrattuali disciplinanti il servizio di investimento laddove lo stesso costituisca un allegato separato dal predetto foglio-facciata privo della espressa sottoscrizione dei clienti.

Non v’è dubbio che il contratto scritto debba racchiudere in sé tutta la regolamentazione negoziale che, in quanto tale, deve rivestire la predetta forma prevista ad substantiam.

In tale ottica la contestualità delle clausole negoziali scritte è essenziale e costituisce la riprova dell’unitarietà del negozio.

A ciò si aggiunga che non v’è chi non veda che la forma scritta richiede l’adesione, mediante sottoscrizione del contraente, essendo l’accettazione di entrambe le parti requisito essenziale per il riscontro di un contratto stipulato mediante forma scritta.

Dette considerazioni generali, costituenti principi basilari del nostro ordinamento, impediscono di ritenere valido il contratto stipulato mediante la sottoscrizione del documento n. 2).

Tale documento non riporta i requisiti essenziali prescritti dall’articolo 30 del Regolamento Consob vigente, quali quelli indicati nell’atto di appello e riassunti nello svolgimento del processo, requisiti che si riscontrano, per l’inverso, nelle disposizioni dettagliate contenute nelle condizioni generali di contratto elencate nel documento n. 23).

Tali condizioni peraltro non sono riportate nel retro del documento n. 2).

A ciò si aggiunga che il documento n. 23), ancorché separato, non reca la sottoscrizione degli investitori, ragion per cui non si può ritenere raggiunta la prova della condivisione in forma scritta da parte degli stessi del contenuto negoziale indicata.

A nulla vale contrapporre l’attestazione, contenuta nel doc. n. 2), resa dagli investitori dell’avvenuta presa di cognizione delle condizioni generali non riportate nello stesso contesto.

Tale dicitura, pur costituendo in ipotesi un supporto probatorio in relazione ad una presa di coscienza, non costituisce l’essenzialità, richiesta dalla necessaria adozione della forma scritta, della sottoscrizione da parte del contraente del contenuto negoziale essenziale del contratto, rappresentato per l’appunto dalle predette condizioni generali.

(…)

Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, non si può assumere la validità del contratto, per mancanza della necessaria forma scritta, non essendo idoneo di per se solo il doc. n. 2) in mancanza dell’inclusione nello stesso delle condizioni generali riportate nel doc. n. 23) peraltro non sottoscritto dagli investitori” (http://www.almaiura.it/pagina.aspx?a=331).

 

 

 

Sentenza

 

 

 

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