Tra il 2013 e il 2014 si sono succedute pronunce giurisprudenziali di particolare importanza relative alla definizione di derivato, all’individuazione della causa e della natura aleatoria del relativo contratto, nonché ad alcune connesse condizioni di validità dello strumento finanziario in analisi.
In particolare, la sentenza del Tribunale di Salerno del 2 maggio 2013, di Ravenna dell’8 luglio 2013 e di Torino del 17 gennaio 2014 , nonché le pronunce della Corte d’Appello di Trento del 3 maggio 2013 e quella di Milano del 18 settembre 2013, concorrono oggi ad integrare e, in alcuni casi, risolvere annose questioni interpretative e forniscono principi chiari per una disciplina coerente in materia di derivati.
La recente giurisprudenza sopracitata, analizzata nel suo insieme, permette di meglio delineare concetti già noti (quali quelli relativi alla causa astratta e alla causa concreta), alla luce di principi relativamente nuovi (l’alea equilibrata) ovvero di principi di recentissima elaborazione nel dibattito sugli swap (si pensi all’alea razionale). Ciò al fine di individuare concrete condizioni essenziali per poter considerare valido il contratto derivato sottoscritto.
Articolo dell’avv. Attilio Zuccarello, in Rivista di Diritto Bancario