La Corte di Cassazione, con sentenza n. 350 del 14 dicembre 2012, depositata in data 9 gennaio 2013, ha affermato il principio a mente del quale anche gli interessi moratori applicati al contratto di mutuo debbono essere valutati ai fini dell’accertamento del superamento del tasso “soglia”.
La sentenza richiama a tal proposito sia l’art. 644 c.p., sia l’art. 1815 c.c..
Ai fini dell’individuazione del tasso effettivo applicato dalla Banca e della valutazione del suo superamento del tasso soglia (cd. “tasso usura”), vanno dunque considerati tutti gli oneri e le spese connesse al credito, conteggiate nella prassi bancaria dal tasso cd. TAEG (tasso annuale effettivo globale), unitamente ai tassi di mora.
Laddove il soggetto mutuatario abbia versato rate di mutuo gravate dagli interessi di mora, accertata l’usurarietà dei tassi corrisposti, avrà il diritto di chiedere la nullità della clausola determinativa dell’interesse e la ripetizione delle somme versate extra soglia a mente della legge n. 108/1996.
Già con precedente pronuncia (Cass. Sezione II Penale n. 46669/2011) la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che il D.L. 9 novembre 2008, n. 185, art. 2 bis co. 1, convertito nella Legge 28.01.2009 n. 2, il Legislatore ha previsto che “le commissioni … comunque denominate … sono comunque rilevanti ai fini dell’applicazione dell’articolo 644 c.p. e della Legge 7 marzo 1996, n. 108 articolo 2 e 3”. La Banca d’Italia nell’agosto 2009 -osserva il Giudice di Legittimità- in applicazione di tale nuova normativa ha emanato le nuove istruzioni per la rilevazione dei tassi globali medi ai sensi della Legge sull’usura, ricomprendendo nel calcolo delle voci la commissione di massimo scoperto, correggendo così una precedente illegittima prassi amministrativa difforme.
La sentenza ora richiamata rappresenta un ulteriore elemento di chiarezza in materia, con l’affermare in modo in equivoco che, per la rilevazione del superamento del tasso soglia va valutato ogni costo e ogni onere, ivi compreso quello dovuto per gli interessi moratori.
“La stessa censura (sub b), invece, è fondata in relazione al tasso usurario perché dalla trascrizione dell’atto di appello risulta che parte ricorrente aveva specificamente censurato il calcolo del tasso pattuito in raffronto con il tasso soglia senza tenere conto della maggiorazione di tre punti a titolo di mora, laddove, invece, ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p., e dell’art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori (Corte cost. 25 febbraio 2002 n. 29: “il riferimento, contenuto nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile – senza necessità di specifica motivazione – l’assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori”; Cass., n. 5324/2003)” (Cass. Civ. n. 350/2013).