Nelle fattispecie esaminate nelle due sentenze in commento, la Banca, nella sua veste di intermediaria finanziaria, convenuta in giudizio dal cliente per violazione delle norme disciplinanti la responsabilità dell’intermediario finanziario, produceva un foglio-facciata contenente i dati del cliente e alcune informazioni di carattere generale riferibili alla prestazione dei servizi di investimento.

Tale foglio richiamava condizioni contrattuali senza riportarle per esteso.

Il documento de quo riportava la sottoscrizione dei clienti.

La Banca intermediaria, solo in un secondo momento, produceva un altro foglio, completamente slegato e separato da quello poc’anzi descritto, contenente le condizioni normative regolanti il contratto avente ad oggetto i servizi di investimento; tale documento non riportava né la sottoscrizione dei clienti, né la data.

Il Tribunale di Torino, con due sentenze conformi, rispettivamente del 12.12.2011 e del 15.07.2013 (che si allega), riteneva irrilevante la documentazione sopra descritta ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di forma scritta previsto ad substantiam per il contratto quadro e dichiarava la nullità dell’investimento effettuato.

Osserva il Giudice torinese che le condizioni regolanti il rapporto contrattuale previsto dal combinato disposto di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 58/1998 (TUF) e dall’art. 30 del Regolamento Consob n. 11522/1998, costituiscono parte integrante del contratto cd. “quadro”.

Ne consegue che il documento di contenuto generale intitolato “Contratto per la prestazione dei servizi di investimento”, o similari, costituente una sorta di “frontespizio” o “facciata” del contratto, che si limiti a richiamare le condizioni contrattuali costituenti la parte normativa senza tuttavia contenerle, non è idoneo a comprovare l’avvenuta conclusione del contratto quadro.

Né assume rilevanza il fatto che in tale documento siano state approvate “ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c.” le condizioni relative alla normativa di cui all’art. 30 del Regolamento Consob n. 11522/1998, contenute però in un foglio separato e slegato dal documento de quo, peraltro privo della sottoscrizione dei clienti.

La forma scritta prevista dall’art. 23 del TUF a pena di nullità deve essere necessariamente rivestita da tutti gli elementi essenziali; tali sono l’accordo negoziale, la causa e il contenuto-oggetto del contratto (Cass. 2004 n. 20198; Cass. 2003 n. 6516).

Ai fini del rispetto della normativa vigente di cui agli articoli 23 del TUF e 30 del Regolamento Consob n. 11522/1998, è invece necessaria la sottoscrizione del testo contrattuale contenente le specifiche disposizioni negoziali per la cui validità è, appunto, richiesta la forma scritta ad substantiam.

Diversamente il contratto va dichiarato nullo con conseguente diritto di ripetizione in capo all’investitore della somma impiegata nell’investimento contestato, oltre interessi legali.

 

 

Sentenza 15.07.2013

 

Sentenza 12.12.2011